A chi è rivolto

Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo (art. 11 del Testo Unico sull'Edilizia, DPR n.380/2001).

Descrizione

Il permesso di costruire, definito dall'Art. 10 del T.U. D.P.R. 380/2001, è un titolo edilizio rilasciato dal Comune, a seguito della relativa domanda, per la realizzazione di opere edilizie.
Dalla data di rilascio il committente ha un anno di tempo per iniziare i lavori. Questi devono essere conclusi entro 3 anni dalla data dell'inizio dei lavori. Entrambi i termini (inizio e fine lavori) possono essere prorogati.

Sono soggetti, in linea generale, al permesso di costruire le opere che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lvo 42/2004 e successive modificazioni

Per l'art. 52 della Legge 12/2005 Lombardia sono soggetti a Permesso di Costruire

  • I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali.
  • I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire.

E' possibile richiedere il permesso di costruire anche per la realizzazione degli interventi per i quali è prevista la presentazione della S.C.I.A , quelli specificati all'art. 22 comma 1 e 2 del T.U. D.P.R. 380/2001. In altre parole, il cittadino, può scegliere se presentare una richiesta di Permesso di costruire, anziché una S.C.I.A.

Come fare

La richiesta del Permesso di Costruire deve essere presentata allo Sportello Telematico per l'Edilizia, sottoscritta da uno o più soggetti legittimati, completa di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio, e di altri documenti previsti dal T.U. D.P.R. 380/2001 in dipendenza dal progetto, come le dichiarazioni del professionista per la conformità alle disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, le relazioni per le costruzioni in zone sismiche. 

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, all'efficienza energetica.

Cosa serve

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Calusco d'Adda.

Cosa si ottiene

Il permesso di costruire.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Lo sportello telematico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normative vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Detto termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non sia già in possesso dell'amministrazione; in questo caso, il termine ricomincia a decorrere della data di ricezione della documentazione integrativa;

In caso di parere negativo espresso dall'amministrazione preposta alla formulazione dell'assenso o assunto in conferenza di servizio la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta, il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni dell’autorità a cui ricorrere, come stabilito dall'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990

Costi

Il permesso di costruire è soggetto a marca da bollo di € 16.00, al versamento dei diritti di segreteria ed è subordinato al versamento del contributo concessorio articolato in due quote :

  • Una quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Comunale, da versarsi all'atto del rilascio del permesso di costruire e che può essere rateizzata su richiesta del cittadino. A scomputo totale o parziale della quota dovuta l'intestatario del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune che acquisirà le opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;
  • Una quota commisurata al contributo sul costo di costruzione (da applicarsi ad esclusione degli interventi industriali)

Il contributo concessorio non è dovuto per:

  • Opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore;
  • Ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari;
  • Opere pubbliche;
  • Opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità.

Il contributo concessorio può essere anche ridotto nel caso di interventi di edilizia abitativa, per la quale venisse stipulata una convenzione nella quale si precisassero le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e con la quale ci si obbligasse a praticare prezzi di cessione o canoni locazione concordati.

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Casi particolari

I termini di cui sopra possono essere raddoppiati per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

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Ultimo Aggiornamento

06
Nov/23

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