In questa sezione sono disponibili le informazioni indicate nel Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo n.97 del 25 maggio 2016.

Accesso civico
Contenuto

Pubblicazione del nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Pubblicazione del nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 
Registro delle richieste di accesso civico con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, nonchè del relativo esito con la data della decisione.

L’art.5 del Decreto Legislativo n.33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni: “La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro 30 giorni,  procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, che ha modificato il suddetto Decreto Legislativo n.33/2013, si evidenziano due forme di accesso civico:

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il diritto di accesso civico "semplice" riguarda esclusivamente le informazioni, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito internet del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art.5, c.1, D.Lgs. n.33/2013). La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) che è il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa.

L'istanza, in carta semplice, può essere redatta su apposito modulo e fatta pervenire:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza informa il responsabile del settore competente per materia, il quale comunica al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso il quale accedere a quanto richiesto e, qualora accertasse che quanto legittimamente richiesto non è pubblicato o è pubblicato in modo parziale, provvederà immediatamente a colmare la lacuna.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto di accesso civico "generalizzato" (cosiddetto FOIA Freedom of Information Act) riguarda i documenti, i dati e le informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria già accessibili e liberamente scaricabili dall'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art.5, c.2, D.Lgs. n.33/2013), fatti salvi i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art.5-bis del D.Lgs. n.33/2013. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

L'istanza, in carta semplice, può essere redatta su apposito modulo e fatta pervenire:

La richiesta sarà evasa solo qualora non produca un pregiudizio concreto rispetto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica e ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive. L'accesso è inoltre precluso o subordinato a limitazioni qualora determini un concreto pregiudizio di uno dei seguenti interessi privati: protezione dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il rilascio dei dati e dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta e nel caso di inosservanza del termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame redatta su apposito modulo al soggetto titolare del potere sostitutivo (RPCT) che deciderà con provvedimento motivato nel termine di 20 giorni.

Avverso la decisione del RPCT il richiedente potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. n.104 del 2 luglio 2010, ovvero al Difensore Civico regionale che si pronuncerà entro 30 giorni.

Documentazione

Ultimo Aggiornamento

16
Nov/23

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