Annullamento/sospensione in autotutela dell’atto viziato dalla presenza di errori.
Istanza per annullamento/sospensione avviso di accertamento
A chi è rivolto
Al contribuente destinatario di un avviso di accertamento.
Descrizione
L’Amministrazione può prevenire il contenzioso col contribuente annullando, in misura parziale o totale, i propri atti se ritenuti viziati dalla presenza di errori. La presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso.
Come fare
A seguito ricezione dell’avviso di accertamento, il contribuente deve presentare l’istanza di annullamento o sospensione, su apposito modulo da compilare, firmare (con firma autografa o digitale) e consegnare al protocollo comunale, anche tramite PEC o PEO (mail).
Cosa serve
È necessario consegnare all’Ufficio Tributi:
- documentazione idonea a comprovare le motivazioni proposte
- copia di un documento d’identità del contribuente
Cosa si ottiene
A seguito verifica e istruttoria, se viene ritenuta fondata l’istanza, si ottiene l’Annullamento/sospensione in autotutela dell’atto da parte dell’Ufficio Tributi che lo ha emesso.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto impositivo
Costi
Il servizio è gratuito.