A chi è rivolto

A chi deve denunciare dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

Descrizione

Il 10 aprile 2016 sono entrate in vigore le nuove regole per la presentazione delle pratiche sismiche nei comuni della Lombardia e l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni lombardi (D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129).
La Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (“Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”) e la D.G.R. 30 marzo 2016, n. X/5001 (“Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica”) hanno definito le nuove procedure di autorizzazione e di deposito per tutte le zone.

Con la Comunicazione (Protocollo Z1.2018.0027509 del 21/11/2018) di Regione Lombardia indirizzata ai Comuni ed avente per oggetto “Conclusione del periodo transitorio di dodici mesi, previsto dall’art. 13 della l.r. 33/2015, durante il quale è consentito il deposito della documentazione di cui all’art. 6 della medesima L.R. 33/2015 e ss.mm.ii. in formato sia elettronico che cartaceo, prorogato dal D.d.u.o. 21 maggio 2018 – n. 7262 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 21 – 24 maggio 2018)“  dal 1 dicembre 2018 è scattato l'obbligo della presentazione esclusivamente in digitale delle pratiche sismiche e dell’interoperabilità con la piattaforma MUTA, ai sensi della L.R. Lombardia 33/2015, artt. 2 e 3.

A seguito della L. 55/2019 rimangono ancora l’autorizzazione sismica, da conseguire prima dell’inizio dei lavori e il deposito sismico delle strutture, da perfezionare prima dell’inizio lavori, ma cambiano le condizioni di applicabilità, inoltre la zona 3 non è più da considerarsi di bassa sismicità, ma passa in zona di media sismicità, quindi equiparabile alla zona 2, quindi alcuni interventi sono soggetti ad autorizzazione.
D'altra parte gli interventi soggetti ad autorizzazione, anche in zono 2, diventano più limitati in quanto la legge 55/2019 introduce il nuovo concetto riferito alle categorie di interventi, suddividendoli in tre categorie:.

  1. interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);
    2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  2. interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3);
    2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
    4. le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
  3.  interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti.

Per gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità riferite a riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti  e per gli interventi  “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non è necessario depositare la relazione di strutture ultimate.

All’atto della presentazione della relazione di ultimazione dei lavori, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico.

Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, e precisamente in tutte le zone sismiche ad eccezione della zona 4, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione o da questa delegato per tutti gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, e precisamente:

  1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);
  2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui sopra, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Possibilità di utilizzo dei portali Comunali

Secondo gli indirizzi regionali, le Amministrazioni comunali che già utilizzano una piattaforma web per la presentazione delle pratiche strutturali possono continuare ad utilizzare il loro sistema, purché questo sia integrato con la piattaforma MUTA. In questo caso il professionista dovrà usare questa piattaforma.
Per gli altri comuni, invece, questo stesso portale non permetterà la presentazione del deposito della pratica sismica e reindirizzerà la presentazione al portale MUTA.
Presentando la pratica sismica su questo portale, verrà avviata una “normale” presentazione di pratica. Il processo di presentazione è molto simile a quello standard ma guiderà il professionista a compilare un apposito PDF (quello previsto dalla Regione).
Una volta che il professionista invia la pratica sismica, questa sarà importata normalmente dal formato previsto da MUTA nel sistema comunale e contemporaneamente saranno inviate quelle comunicazioni al MUTA  previste dal protocollo di integrazione.

Opere strutturali destinate al superamento delle barriere architettoniche

le opere strutturali che riguardano il superamento di barriere architettoniche, nella modulistica regionale, è possibile selezionare la casella che indica che la comunicazione di deposito ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 80 del DPR 380/2001 e iniziare i lavori senza che sia rilasciata l’autorizzazione sismica prevista per i comuni in zona 2. L’articolo 80 del DPR 380/2001, infatti, non rientra fra quelli le cui funzioni sono state delegate ai comuni dalla legge regionale (LR 33/2015, art. 2, comma 1).
Bisogna comunque ricordare che tale facoltà non è applicabile nel caso di progetti di opere pubbliche o private aperte al pubblico. L’articolo 80 del DPR 380/2001, che consente di evitare l’autorizzazione sismica, riguarda esclusivamente gli edifici privati.

Come fare

Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello telematico tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Cosa serve

Alla denuncia devono essere allegati:

  1. il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione,   il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  2. una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del DPR 380/2001, allegando:

  1. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
  2. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
  3. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Cosa si ottiene

L’attestazione dell’avvenuto deposito.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull’adempimento degli obblighi.

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06
Nov/23

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