A chi è rivolto

Alle imprese che hanno necessità di installare delle infrastrutture di comunicazione.

Descrizione

L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è soggetta ad una autorizzazione generale (articoli 25-26 del D. Lgs 1 agosto 2003, n. 259 c.d. "Codice delle comunicazioni elettroniche"). L'impresa interessata a svolgere tale attività presenta, al Ministero, una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.
Le imprese così autorizzate hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per installare infrastrutture.

Come fare

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Calusco d'Adda.

Cosa serve

L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione per procedere all'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 dell'art. 87 Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

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06
Nov/23

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