A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero e a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia.

Descrizione

Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione devono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall’interessato, allegando la fotocopia della carta d’identità) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.

Possono essere autocertificati tutti i dati anagrafici

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • stato famiglia
  • stato civile
  • godimento diritti civili e politici
  • esistenza in vita
  • nascita e morte di un familiare

Le autocertificazioni che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio, etc) non hanno scadenza; tutte le altre autocertificazioni hanno validità sei mesi.

Il D.P.R. prevede la possibilità di autocertificare anche le seguenti informazioni (modello generico):

  • iscrizione in albi ed elenchi pubblici
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione economica e reddituale
  • qualità di pensionato
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
  • iscrizione presso associazioni

Si ricorda che all’autocertificazione bisogna SEMPRE allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.

Autocertificazioni da esibire alle pubbliche amministrazioni
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) in vigore dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Di conseguenza le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione. 
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il pagamento dei diritti di segreteria di € 0,52 e presentando all’atto della richiesta del certificato di una marca da bollo di € 16,00 per ciascun documento.

L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma. Autocertificazioni da esibire ai privati Dal 15.09.2020 con la modifica apportate all'art. 2 del DPR n.445/2000(dall'art. 30 bis, Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche i privati (banche, assicurazioni, posta, CAF, datori di lavoro, pensioni private, notai, ecc.) possono accettare le autocertificazioni.

È facoltà del privato che riceve l’autocertificazione chiedere alla pubblica amministrazione i controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni. Modifica apportata all’art. 71: “La Pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Come fare
  1. In autonomia prendendo un foglio bianco e scrivendo i dati anagrafici. Deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento d’identità.
  2. Dal 15.11.2021 si possono scaricare per proprio conto o per un componente della famiglia le autocertificazioni già precompilate online dal sito dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) accedendo al sito con le credenziali CIE o SPID.
Cosa serve

Autocertificare in modo autonomo i propri dati anagrafici che vengono richiesti a corredo di istanze, domande, richieste, ecc.

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La fornitura o la stampa di modelli di autocertificazione, precompilati o da compilarsi poi a cura del cittadino avviene in tempo reale.

Costi

Le autocertificazioni e l'attività di controllo delle stesse sono gratuite.

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Vincoli

Cittadini di altri paesi UE ed extra-UE

Per i cittadini stranieri è possibile autocertificare solo documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana o, se si tratta di cittadini di altri Paesi dell'UE, che sia possibile verificare direttamente presso l'Autorità straniera che detiene i dati certificabili.

Altre dichiarazioni

Altre dichiarazioni non ricomprese nella lista sopra elencata possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione di conoscenza aggiuntiva prevista dall’art. 47 del d.P.R. 445/2000.

Casi particolari

Per i minorenni la dichiarazione sostitutiva di certificazione viene resa da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Condizioni di servizio
Contatti
Documenti

Ultimo Aggiornamento

06
Nov/23

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