A chi è rivolto

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili (fabbricati, aree e terreni) ubicati nel territorio comunale; al concessionario di aree demaniali e al locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.

Descrizione

La Legge 27 dicembre 2019, n.160, ha abolito - dall’anno 2020 - l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), accorpando l’IMU e la TASI in un’unica nuova imposta; la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

L'Ufficio Tributi svolge l’attività di aggiornamento della banca dati soggetti passivi, di controllo ed accertamento in caso di omessa denuncia e/o omesso-parziale versamento, di istruttoria e perfezionamento delle istanze di rimborso e di rateizzazione, di gestione contabile dei versamenti dei tributi in autoliquidazione e da attività di accertamento, di attivazione della riscossione coattiva.

Come fare

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi telefonicamente, via e-mail o presentandosi direttamente allo sportello.

Il pagamento dell’IMU va effettuato utilizzando il modello F24 presso gli istituti bancari o gli uffici postali. La compilazione del modello è a cura del contribuente, trattandosi di tributo in autoliquidazione.

Cosa serve

Dichiarazione IMU, l’obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta da dichiarazioni già presentate, comunque non conoscibili dal comune, in particolare per poter usufruire di riduzioni, esenzioni e agevolazioni.

Cosa si ottiene

Informazioni e assistenza sul corretto assolvimento del tributo  IMU, previsto dall’art.1 della Legge n.160 del 2019.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

•    I contribuenti effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza: 16 giugno (ACCONTO) e 16 dicembre (SALDO). In ogni caso è nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
•    La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della legge n.160 del 2019).
•    Gli avvisi di accertamento esecutivi vanno assolti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Costi

Per la quantificazione dell’imposta si applicano le aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

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Ultimo Aggiornamento

03
Mag/24

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