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La SCIA di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

A chi è rivolto

Al proprietario dell’immobile.

Descrizione

La SCIA di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
La SCIA di agibilità deve essere presentata per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti che hanno influito sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli immobili e degli impianti negli stessi installati.

Come fare

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  3. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, risparmio energetico, impiantistica.

La SCIA per l'agibilità può riguardare singoli edifici o singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari, purché funzionalmente autonomi e siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
Alla Scia dell'Agibilità deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di igiene, salubrità, risparmio energetico degli impianti negli stessi installati;
  2. certificato di collaudo statico  ovvero, per gli interventi di riparazione di edifici esistenti, un certificato di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  3. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77 art. 82 del D.P.R. 380/2001;
  4. gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale (nel caso fossero variate le caratteristiche dell'immobile rispetto alla consistenza e alla classe;
  5. dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

L'utilizzo delle costruzioni di cui si presenta la SCIA di agibilità può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della SCIA, completa della documentazione necessaria. L'amministrazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento della SCIA per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'utilizzo dell'immobile. Qualora sia possibile conformare l'immobile ai criteri di agibilità stabiliti dalla normativa vigente, l'amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime, il tutto secondo quanto disposto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Per gli edifici in zone sismiche è prevista l'acquisizione, da parte del comune, della specifica certificazione regionale (o di altro ente delegato) che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita, conformemente a quanto previsto dagli articoli 104, 105 e 106 del T.U. sull'edilizia
L'acquisizione dell'agibilità tramite SCIA non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del R.D. 1265/1934.

Cosa serve

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Calusco d'Adda.

Cosa si ottiene

La certificazione di agibilità.

Costi

La SCIA di agibilità non è soggetta a bollo.
Normalmente la Scia di agibilità è soggetta ai diritti di segreteria, la cui ricevuta di versamento deve essere allegata alla SCIA.
Nel caso l'ASL dovesse procedere al sopralluogo per la verifica delle norme igienico sanitarie, l'istruttoria è soggetta al versamento di oneri istruttori da versarsi direttamente all'ASL competente di zona secondo una tariffa di competenza dell'ASL.

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Vincoli

La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.

La presentazione della SCIA di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), con eventuale successiva ordinanza di sgombero e, nell'ipotesi di inottemperanza, la procedura coattiva, con esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione. Un edificio su cui è stata presentata la SCIA di agibilità può quindi sempre essere dichiarato inagibile e fatto sgomberare, se non ha realmente (o li ha persi) i requisiti di agibilità.

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Ultimo Aggiornamento

06
Nov/23

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