A chi è rivolto

La SCIA per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico.

Descrizione

La sezione seguente NON RIGUARDA LA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE.
Per La SCIA alternativa al PDC passare alla sezione appositamente costituita

La S.C.I.A. ha sostituito la D.I.A. per tutti gli interventi edilizi previsti dall'art. 22, comma 1 e 2 del T. U. D.P.R. 380/2001
Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la S.C.I.A. non sostituisce gli atti di autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.
Gli interventi edilizi ai quali si applica la S.C.I.A. sono quelli specificati nella sezione "Interventi ammessi".

Come fare

La SCIA per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile o da avente titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega, procura, mandato da parte del proprietario) e diventa efficace dalla data della sua protocollazione.
Gli interventi oggetto della S.C.I.A. possono quindi essere iniziati dalla data stessa di presentazione al SUE. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. L'Amministrazione può comunque assumere determinazioni in via di autotutela.
Decorso il termine di 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Immobili soggetti a vincolo storico artistico, paesaggistico

Fermo restando che il parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo non potrà essere sostituito da una S.C.I.A., è ammessa la S.C.I.A. anche per immobili soggetti a vincoli di tutela storico-artistica o paesaggistica ambientale, purché alla stessa sia allegato il prescritto nulla osta o parere favorevole.
Va ribadito comunque che il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo deve essere già stato rilasciato nel momento in cui viene presentata la S.C.I.A. e deve essere allegato alla S.C.I.A. stessa, in quanto è dal momento di presentazione della S.C.I.A. che l'interessato può dare inizio ai lavori.
La SCIA ha un'efficacia di tre anni dalla data di inizio dei lavori; decorsi i tre anni, nel caso i lavori non fossero terminati, è necessario riproporre un'altra S.C.I.A. riguardante i lavori da completare.

Cosa serve

La S.C.I.A. deve essere corredata dalle autorizzazioni necessarie, e nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o di enti appositi, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti sulla conformità dell’intervento alle disposizioni di legge. Tali attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Il professionista dovrà inoltre asseverare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Se necessari, i pareri in materia ambientale rilasciati da ARPA, o altri Enti Preposti, devono essere acquisiti prima della presentazione della SCIA, tramite richiesta preventiva al SUE.
Sempre anteriormente al deposito della SCIA deve essere ottenuta, attraverso il SUE, la valutazione dei Vigili del Fuoco sulla conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio, qualora l’intervento ricada nelle ipotesi di cui alle categorie B e C dell’All. 1 del DPR n. 151/2011.
La S.C.I.A. dovrà anche essere corredata dall'indicazione dell'impresa cui sono affidati i lavori, dall'autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori e dal DURC in corso di validità. (180 giorni secondo l'art. 31 del il d.l. 69/2013 - il così detto “Decreto del fare” varato il 15 giugno 2013).
Nel caso l'intervento preveda di interessare anche parti strutturali, è necessario presentare i disegni e i calcoli strutturali a firma di un professionista abilitato. Se l'intervento prevede interventi sugli impianti, a norma del DM 37/2008, sarà necessario presentarne gli schemi di progetto.

Cosa si ottiene

Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) si può procedere ai lavori.

Costi

La SCIA non è soggetta a bollo. E' comunque soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
In dipendenza dell'intervento da eseguire la SCIA può essere onerosa e sottoposta al versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione.

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Vincoli

La realizzazione di interventi edilizi rientranti nell'ambito di applicazione della S.C.I.A. in assenza della presentazione della S.C.I.A. o in difformità della S.C.I.A. presentata comporterà la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00.

  • Quando le opere realizzate in assenza di S.C.I.A. consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salvo applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, potrà ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irrogherà una sanzione pecuniaria da € 516,00 ad € 10.329,00;
  • Qualora gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nei centri storici (zone classificate "A" dagli strumenti urbanistici) il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiederà al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a € 516,00. Se il parere non verrà reso entro sessanta giorni della richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvederà autonomamente.

Per gli interventi in assenza o in difformità della S.C.I.A. si potrà ottenere la sanatoria. Se l'intervento eseguito risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile potranno ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore ad € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'Agenzia del territorio.
La presentazione spontanea della S.C.I.A., effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporterà il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di € 516,00 (fermo restando la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare, entro i successivi 30 giorni, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa).

Responsabilità del professionista

In tema di sanzioni l'art. 19, comma 6, L. 241/1990 prevede che "ove II fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la S.C.I.A., dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1, è punito con la reclusione do uno a tre anni"; si ritiene che la suddetta sanzione, specificatamente prevista dalla disciplina in materia di S.C.I.A., sia applicabile anche al tecnico abilitato nel caso di false dichiarazioni ed attestazioni nella relazione e/o negli elaborati progettuali presentati a corredo della S.C.I.A.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informerà l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
La mancanza del certificato di collaudo finale, e dell'eventuale variazione catastale, comporta l'applicazione della sanzione di € 516,00.
La mancata presentazione della S.C.I.A. non comporta l'applicazione di sanzioni penali.

Ulteriori informazioni

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  1. gli interventi di manutenzione straordinaria nel caso riguardino parti strutturali dell’edificio consistenti in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico;
    Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
    Sono ricompresi anche la realizzazione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga agli strumenti urbanistici e la realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo nel caso riguardino parti strutturali dell’edificio, consistenti in interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi part strutturali dell'edificio.
    Per restauro si intende l’insieme di quegli interventi miranti alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, specialmente nei casi di elementi di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale. Gli interventi possono anche utilizzare materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché vengano mantenute le caratteristiche dell’edificio;
    Per risanamento conservativo si intende l’insieme delle operazioni finalizzate al recupero igienico, statico e funzionale dell'edificio per il quale si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico. E’ sempre possibile l’utilizzo di materiali e tecniche moderne, purché in linea con le caratteristiche dell'edificio. Le operazioni di restauro e risanamento conservativo possono anche produrre modifiche della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio e sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.
    Secondo la giurisprudenza la fattispecie del restauro e risanamento conservativo presuppongono, ovviamente, un organismo edilizio preesistente e ben definito, e che gli interventi realizzati, pur migliorandolo funzionalmente, ne conservano l'aspetto e le caratteristiche strutturali, lasciandone inalterata la tipologia e la morfologia, ossia la sagoma, il prospetto e la facciata, oltre che i volumi e le superfici (Cons. St., V, 6 settembre 1999, n. 1019, RG ED, 1999, I, 1388).
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia, cioè gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
    Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
    Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
  4. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire
    Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  5. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali
    Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
  6. Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia. I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione.

SCIA in sanatoria
Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

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Nov/23

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