A chi è rivolto

A coloro che devono sanare un abuso edilizio.

Descrizione

L'accertamento di conformità è il sistema previsto dalla legge per sanare un abuso edilizio.

La condizione imposta dall'art 36 del D.P.R. 380/2001 per ottenere la sanatoria è che venga accertata la presenza della cosiddetta duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell'istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto che esamina l'istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono stati commessi gli abusi.

L'abuso edilizio sanabile è dunque solo quello formale, cioè deve consistere in opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ma quelle opere si sarebbero potute realizzare con una normale procedura di istanza edilizia. Non sono quindi sanabili gli abusi edilizi “sostanziali”, ossia gli interventi realizzati non solo senza titolo, ma anche in difformità dei limiti imposti dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio o comunque da norme legislative vigenti al momento dell'abuso. Oltre a questa condizione di rispetto delle norme vigenti al momento dell'abuso, per ottenere il permesso in sanatoria è necessario che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, la cosiddetta "doppia conformità".

La richiesta della sanatoria deve essere presentata comunque prima dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Variazioni essenziali

L' Art. 54 della L.R. Lombardia 12/2005 stabilisce che le variazioni essenziali ad un progetto edilizio approvato consistono, anche singolarmente, in:

a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale
b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:

  •  Al 7,5% fino a 1.000 metri cubi;
  •  Al 3% da 1.001 a 3.000 metri cubi;
  •  All'1,2% da 3.001 fino ad un massimo di 30.000 metri cubi;

2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:

  • Al 7,5% fino a 400 metri quadrati;
  • Al 3% da 401 a 1.000 metri quadrati;
  • All'1,2% da 1.001 sino ad un massimo di 10.000 metri quadrati;

c) modifiche:

1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;

2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

 d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 27, purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali. 

Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

Come fare

L'istanza di accertamento di conformità urbanistica va presentata al SUE a firma del responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario dell'immobile, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la “doppia conformità” delle opere, e dagli opportuni elaborati progettuali. La procedura istruttoria è quella prevista per il permesso di costruire, con una differenza importante: decorsi i 60 giorni non scatta il silenzio assenso, ma, come specificato dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, il silenzio rifiuto.

Cosa serve

La pratica deve essere presentata telematicamente tramite lo Sportello telematico del Comune di Calusco d'Adda.

Cosa si ottiene

Il permesso di costruire in sanatoria.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La procedura istruttoria è quella prevista per il permesso di costruire, con una differenza importante: decorsi i 60 giorni non scatta il silenzio assenso, ma, come specificato dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, il silenzio rifiuto.

Costi

Il permesso di costruire in sanatoria è soggetto a marca da bollo di € 16.00, al versamento dei diritti di segreteria, al versamento delle sanzioni previste per la tipologia di abuso effettuato (vedi apposita sezione) ed è subordinato al versamento del contributo concessorio articolato in due quote :

  • Una quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Comunale, da versarsi all'atto del rilascio del permesso di costruire e che può essere rateizzata su richiesta del cittadino. A scomputo totale o parziale della quota dovuta l'intestatario del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune che acquisirà le opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune;
  • Una proporzionata al costo di costruzione da versarsi in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60 gg. dalla ultimazione delle opere.

Il contributo di costruzione così calcolato, a titolo di oblazione, è raddoppiato, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. 380/2001

Nel caso l'opera abusiva fosse esente dal versamento del contributo concessorio in quanto:

  • Opere in zone agricole, comprese le residenze, se il richiedente è imprenditore agricolo a titolo principale e se le opere sono in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore;
  • Ristrutturazione e ampliamenti non superiori al 20% di edifici unifamiliari;
  • Opere pubbliche;
  • Opere da eseguire a seguito di pubbliche calamità.

il contributo concessorio è dovuto comunque, ma non raddoppiato.

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Vincoli

Nel caso di abuso soggetto a permesso di costruire o a DIA sostitutiva del permesso di costruire il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo calcolato una volta sola. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

La realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla SCIA comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Se  le opere realizzate abusivamente consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Se le opere realizzate abusivamente riguardano zone A dello strumento urbanistico (art. 2 D.M. 1444/1968), il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta è il dirigente o il responsabile dell'ufficio a determinare la sanzione pecuniaria negli stessi limiti.

Se gli interventi abusivi fossero soggetti a SCIA i responsabili dell'abuso possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

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Ultimo Aggiornamento

06
Nov/23

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